{"id":9,"date":"2026-04-12T14:32:07","date_gmt":"2026-04-12T14:32:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alsilombardia.com\/?page_id=9"},"modified":"2026-04-13T12:48:48","modified_gmt":"2026-04-13T12:48:48","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.alsilombardia.com\/index.php\/statuto\/","title":{"rendered":"STATUTO"},"content":{"rendered":"<h1>Il nostro STATUTO<\/h1>\n<p><p>\n        <a href=\"\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Statuto-ALSI.pdf\">Scarica lo Statuto in pdf <\/a>\n    <\/p>\n<\/p>\n<div>\n<p><strong>STATUTO DELL\u2019ASSOCIAZIONE<\/strong><br \/><strong>\u201cA.L.S.I. Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti ETS &#8211; Organizzazione di Volontariato (ODV)\u201d<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 1<\/strong><br \/><strong>(Denominazione, sede e durata)<\/strong><br \/>E\u2019 costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato \u201cCodice del Terzo settore\u201d) e successive modifiche, un\u2019associazione avente la seguente denominazione: \u201cA.L.S.I. Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti ETS \u2013 Organizzazione di Volontariato (ODV)\u201d, da ora in avanti denominata \u201cassociazione\u201d, con sede legale nel Comune di Milano e con durata illimitata. L\u2019associazione potr\u00e0 essere sciolta con delibera dell\u2019Assemblea Straordinaria con le maggioranze di cui al presente statuto.<br \/>Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all\u2019interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell&#8217;evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l&#8217;organizzazione \u00e8 iscritta.<\/p>\n<p><strong>ART. 2<\/strong><br \/><strong>(Scopo, finalit\u00e0 e attivit\u00e0)<\/strong><br \/>L&#8217;associazione non ha scopo di lucro e persegue finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o pi\u00f9 delle seguenti attivit\u00e0 di interesse generale di cui all\u2019art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell\u2019attivit\u00e0 di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:<br \/>a) Offrire un\u2019assistenza gratuita tesa al recupero funzionale e psicologico della persona stomizzata ed incontinente; sostenere la reintegrazione familiare fornendo corrette indicazioni ed occasioni di confronto anche alla famiglia stessa; favorire il reinserimento sociale e lavorativo.<br \/>b) Promuovere la conoscenza e la diffusione dei centri di riabilitazione per stomizzati ed incontinenti.<br \/>c) Sostenere l\u2019attivit\u00e0 di studio e di ricerca scientifica nel campo della stomia ed incontinenza.<br \/>d) Acquisire nuove forze di volontari, previo addestramento, tra gli stomizzati e gli incontinenti, gli operatori sanitari, di semplici cittadini per implementare le attivit\u00e0 di sostegno presso i centri di riabilitazione e presso il domicilio dei pazienti che necessitano di aiuto materiale e\/o psicologico.<br \/>e) Proporsi come interlocutore privilegiato con le istituzioni comunali, provinciali, regionali, il servizio sanitario regionale, gli organi di informazione pubblici e privati.<br \/>f) Stimolare la creazione di sezioni o gruppi locali associativi nel territorio lombardo.<br \/>L\u2019associazione pu\u00f2 esercitare, a norma dell\u2019art. 6 del Codice del Terzo settore, attivit\u00e0 diverse da quelle di\u00a0 interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sar\u00e0 successivamente operata da parte dell\u2019Organo di amministrazione.<br \/>L\u2019associazione pu\u00f2 esercitare, a norma dell\u2019art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attivit\u00e0 di raccolta fondi &#8211; attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva &#8211; al fine di finanziare le proprie attivit\u00e0 di interesse generale e nel rispetto dei principi di verit\u00e0, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.<\/p>\n<p><strong>ART. 3<\/strong><br \/><strong>(Sedi Territoriali)<\/strong><br \/>L\u2019associazione potr\u00e0 istituire singole sedi, uffici, delegazioni nel territorio della Lombardia al fine di un pi\u00f9 capillare raggiungimento delle proprie finalit\u00e0 istituzionali.<br \/>Il funzionamento di tali singole sedi sar\u00e0 deliberato dall\u2019organo amministrativo con l\u2019atto della loro apertura.<\/p>\n<p><strong>ART. 4<\/strong><br \/><strong>(Ammissione e numero degli associati)<\/strong><br \/>Il numero degli associati \u00e8 illimitato ma, in ogni caso, non pu\u00f2 essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.<br \/>Possono aderire all\u2019associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore od altre associazioni senza scopo di lucro, nei limiti di legge, che condividono le finalit\u00e0 della stessa e che partecipano alle attivit\u00e0 dell\u2019associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.<br \/>Chi intende essere ammesso come associato dovr\u00e0 presentare all&#8217;Organo di amministrazione una domanda che dovr\u00e0 contenere:<br \/>&#8211; l&#8217;indicazione del nome, cognome, ovvero denominazione nel caso di associazione, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonch\u00e9 recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;<br \/>&#8211; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.<br \/>L&#8217;Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalit\u00e0 perseguite e le attivit\u00e0 di interesse generale svolte.<br \/>La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all&#8217;interessato e annotata, a cura dell&#8217;Organo di amministrazione, nel libro degli associati.<br \/>L&#8217;Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.<br \/>Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall&#8217;Organo di amministrazione, chi l&#8217;ha proposta pu\u00f2 entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull&#8217;istanza si pronunci l&#8217;Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.<br \/>Lo status di associato ha carattere permanente e pu\u00f2 venire meno solo nei casi previsti dall\u2019art. 5.<br \/>Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.<\/p>\n<p><strong>ART. 5<\/strong><br \/><strong>(Diritti e obblighi degli associati)<\/strong><br \/>Gli associati hanno il diritto di:<br \/>&#8211; eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;<br \/>&#8211; esaminare i libri sociali;<br \/>&#8211; essere informati sulle attivit\u00e0 dell\u2019associazione e controllarne l\u2019andamento;<br \/>&#8211; frequentare i locali dell\u2019associazione;<br \/>&#8211; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall\u2019associazione;<br \/>&#8211; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, se precedentemente autorizzate dall\u2019Organo amministrativo;<br \/>&#8211; prendere atto dell\u2019ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.<br \/>Gli associati hanno l\u2019obbligo di:<br \/>&#8211; rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;<br \/>&#8211; svolgere la propria attivit\u00e0 verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;<br \/>&#8211; versare la quota associativa secondo l\u2019importo, le modalit\u00e0 di versamento e i termini<br \/>annualmente stabiliti dall\u2019Assemblea.<\/p>\n<p>A<strong>RT. 6<\/strong><br \/><strong>(Perdita della qualifica di associato)<\/strong><br \/>La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.<br \/>L\u2019associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali<br \/>Regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arrechi danni materiali o morali di una certa gravit\u00e0 all\u2019associazione potr\u00e0 essere escluso dall\u2019associazione mediante deliberazione dell\u2019Assemblea con voto segreto. La deliberazione di esclusione dovr\u00e0 essere comunicata adeguatamente all\u2019associato che potr\u00e0 presentare le proprie controdeduzioni.<br \/>L\u2019associato pu\u00f2 sempre recedere dall\u2019associazione.<br \/>Chi intende recedere dall\u2019associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all\u2019Organo di amministrazione, il quale dovr\u00e0 adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all\u2019associato.<br \/>La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell\u2019anno in corso, purch\u00e9 sia fatta almeno 3 mesi prima.<br \/>I diritti di partecipazione all\u2019associazione non sono trasferibili.<br \/>Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.<br \/>Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all\u2019associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.<\/p>\n<p><strong>ART. 7<\/strong><br \/><strong>(Organi)<\/strong><br \/>Sono organi dell\u2019associazione:<br \/>&#8211; l\u2019Assemblea;<br \/>&#8211; l\u2019Organo di amministrazione;<br \/>&#8211; il Presidente;<br \/>&#8211; l\u2019Organo di controllo;<br \/>&#8211; il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Vice tesoriere.<br \/>Ai componenti degli organi associativi non pu\u00f2 essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l&#8217;attivit\u00e0 prestata ai fini dello svolgimento della funzione.<\/p>\n<p><strong>ART. 8<\/strong><br \/><strong>(Assemblea)<\/strong><br \/>Nell\u2019Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.<br \/>Ciascun associato ha un voto.<br \/>Ciascun associato pu\u00f2 farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all\u2019avviso di convocazione. Ciascun associato pu\u00f2 rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.<br \/>La convocazione dell\u2019Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, ovvero messaggio di posta elettronica semplice o certificata, ovvero pubblicazione dell\u2019avviso sul sito internet dell\u2019associazione contenente il luogo, la data e l\u2019ora di prima e seconda convocazione e l\u2019ordine del giorno, spedita, pubblicata almeno 10 giorni prima della data fissata per l\u2019Assemblea all\u2019indirizzo risultante dal libro degli associati.<br \/>L\u2019Assemblea si riunisce almeno una volta l\u2019anno per l\u2019approvazione del bilancio di esercizio.<br \/>L\u2019Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessit\u00e0 o quando ne \u00e8 fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, o almeno tre membri dell\u2019Organo di amministrazione.<br \/>L\u2019Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:<br \/>&#8211; elegge nomina e revoca i componenti degli organi associativi, comprese le cariche di vice presidente, tesoriere, vice tesoriere, segretario e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;<br \/>&#8211; approva il bilancio di esercizio;<br \/>&#8211; delibera sulla responsabilit\u00e0 dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell\u2019art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilit\u00e0 nei loro confronti;<br \/>&#8211; delibera sulla esclusione degli associati, in caso di ricorso dell\u2019iscritto gi\u00e0 escluso dall\u2019organo di amministrazione;<br \/>&#8211; delibera sulle modificazioni dell\u2019Atto costitutivo o dello Statuto;<br \/>&#8211; approva l\u2019eventuale regolamento dei lavori assembleari;<br \/>&#8211; delibera lo scioglimento;<br \/>&#8211; delibera la trasformazione, fusione o scissione dell\u2019associazione;<br \/>&#8211; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall\u2019Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.<br \/>L\u2019Assemblea \u00e8 validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la met\u00e0 degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.<br \/>L\u2019Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit\u00e0, gli amministratori non hanno voto.<br \/>Per modificare l\u2019Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno \u00be degli associati in prima convocazione mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<br \/>Per deliberare lo scioglimento dell\u2019associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno \u00be degli associati in prima convocazione mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<\/p>\n<p><strong>ART. 9<\/strong><br \/><strong>(Organo di amministrazione)<\/strong><br \/>L\u2019Organo di amministrazione opera in attuazione delle volont\u00e0 e degli indirizzi generali dell\u2019Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale pu\u00f2 essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.<br \/>Rientra nella sfera di competenza dell\u2019Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell\u2019Assemblea o di altri organi associativi.<br \/>In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:<br \/>&#8211; eseguire le deliberazioni dell\u2019Assemblea;<br \/>&#8211; formulare i programmi di attivit\u00e0 associativa sulla base delle linee approvate dall\u2019Assemblea;<br \/>&#8211; predisporre il Bilancio di esercizio e l\u2019eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalit\u00e0 previste al raggiungimento delle soglie di legge;<br \/>&#8211; predisporre tutti gli elementi utili all\u2019Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell\u2019esercizio;<br \/>&#8211; deliberare l\u2019ammissione e l\u2019esclusione degli associati;<br \/>&#8211; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;<br \/>&#8211; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attivit\u00e0 associative;<br \/>&#8211; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di propriet\u00e0 dell\u2019associazione o ad essa affidati.<br \/>L\u2019Organo di amministrazione \u00e8 formato dai delegati indicati da ogni Gruppo locale di Stomizzati presente nel territorio della Regione Lombardia e nominati dall\u2019Assemblea. Il loro numero non pu\u00f2 essere superiore ad uno per ciascun Gruppo, ad eccezione del Gruppo di Milano che pu\u00f2 indicarne fino a due. L\u2019Organo di amministrazione ha la durata di tre anni ed i suoi componenti sono eleggibili fino ad un massimo di tre mandati.<br \/>Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l&#8217;art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilit\u00e0 e di decadenza.<br \/>L\u2019Organo di amministrazione \u00e8 validamente costituito quando \u00e8 presente la maggioranza dei componenti.<br \/>Le deliberazioni dell\u2019Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.<br \/>Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori \u00e8 generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.<\/p>\n<p><strong>ART. 10<\/strong><br \/><strong>(Presidente)<\/strong><br \/>Il Presidente rappresenta legalmente l\u2019associazione &#8211; nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio &#8211; e compie tutti gli atti che la impegnano verso l\u2019esterno.<br \/>Il Presidente \u00e8 eletto dall\u2019Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.<br \/>Il Presidente dura in carica quanto l\u2019Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall\u2019Assemblea, con la maggioranza dei presenti.<br \/>Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell\u2019Organo di amministrazione, il Presidente convoca l\u2019Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.<br \/>Il Presidente convoca e presiede l\u2019Assemblea e l\u2019Organo di amministrazione, svolge l\u2019ordinaria<br \/>amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest\u2019ultimo in merito all\u2019attivit\u00e0 compiuta.<br \/>Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia<br \/>impossibilitato nell\u2019esercizio delle sue funzioni.<\/p>\n<p><strong>ART. 11<\/strong><br \/><strong>(Organo di controllo)<\/strong><br \/>L\u2019Organo di controllo, anche monocratico \u00e8 nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.<br \/>I componenti dell\u2019Organo di controllo, ai quali si applica l\u2019art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.<br \/>L\u2019Organo di controllo vigila sull\u2019osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonch\u00e9 sulla adeguatezza dell\u2019assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso pu\u00f2 esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l\u2019Organo di controllo \u00e8 costituito da revisori legali iscritti nell\u2019apposito registro. L\u2019organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell\u2019osservanza delle finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale, ed attesta che l\u2019eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformit\u00e0 alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale d\u00e0 atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.<br \/>I componenti dell\u2019organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull\u2019andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.<\/p>\n<p><strong>ART. 12<\/strong><br \/><strong>(Funzioni del tesoriere)<\/strong><br \/>Il tesoriere \u00e8 eletto dall\u2019Organo di amministrazione ed \u00e8 delegato dal Presidente per l\u2019amministrazione ordinaria dell\u2019Associazione. Svolge i seguenti compiti:<br \/>a) gestione dei fondi speciali;<br \/>b) facolt\u00e0 di riscuotere somme e valori;<br \/>c) effettuare pagamenti autorizzati;<br \/>d) rilasciare quietanze alle associazioni facenti capo all\u2019ALSI ed alla FAIS Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati;<br \/>e) provvedere ad operazioni bancarie attive e passive preventivamente autorizzate dall\u2019organo amministrativo;<br \/>f) redige i libri contabili ed archivia i documenti giustificativi.<br \/>Il vice tesoriere collabora con il tesoriere ed, in sua assenza, ne svolge le funzioni.<\/p>\n<p><strong>ART. 13<\/strong><br \/><strong>(Revisione legale dei conti)<\/strong><br \/>Se l\u2019Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l\u2019associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Societ\u00e0 di revisione legale iscritti nell&#8217;apposito registro.<\/p>\n<p><strong>ART. 14<\/strong><br \/><strong>(Patrimonio)<\/strong><br \/>Il patrimonio dell\u2019associazione \u2013 comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate \u2013 \u00e8 utilizzato per lo svolgimento delle attivit\u00e0 statutarie ai fini dell\u2019esclusivo perseguimento delle finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale.<\/p>\n<p><strong>ART. 15<\/strong><br \/><strong>(Divieto di distribuzione degli utili)<\/strong><br \/>Ai fini di cui al precedente art. 14, l\u2019associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.<\/p>\n<p><strong>ART. 16<\/strong><br \/><strong>(Risorse economiche)<\/strong><br \/>L\u2019associazione pu\u00f2 trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attivit\u00e0, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attivit\u00e0 di raccolta fondi nonch\u00e9 dalle attivit\u00e0 diverse da quelle di interesse generale, di cui all\u2019art. 6 del Codice del Terzo settore.<br \/>Per le attivit\u00e0 di interesse generale prestate, l\u2019associazione pu\u00f2 ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.<\/p>\n<p><strong>ART. 17<\/strong><br \/><strong>(Bilancio di esercizio)<\/strong><br \/>L\u2019associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.<br \/>Esso \u00e8 predisposto dall\u2019Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell\u2019esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.<br \/>L\u2019Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivit\u00e0 diverse di cui all\u2019art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.<\/p>\n<p><strong>ART. 18<\/strong><br \/><strong>(Bilancio sociale e informativa sociale)<\/strong><br \/>Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano limiti di legge l\u2019associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.<br \/>Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supera i limiti di legge l\u2019associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.<\/p>\n<p><strong>ART. 19<\/strong><br \/><strong>(Libri)<\/strong><br \/>L\u2019associazione deve tenere i seguenti libri:<br \/>&#8211; libro degli associati, tenuto a cura dell&#8217;Organo di amministrazione;<br \/>&#8211; registro dei volontari, che svolgono la loro attivit\u00e0 in modo non occasionale;<br \/>&#8211; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell\u2019Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell&#8217;Organo di amministrazione;<br \/>&#8211; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell&#8217;Organo di amministrazione, tenuto a cura dello<br \/>stesso organo;<br \/>&#8211; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell&#8217;Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;<br \/>&#8211; il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell\u2019organo cui si riferiscono.<br \/>Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi se in regola con i pagamenti della quota associativa, secondo le modalit\u00e0 che verranno stabilite da apposito regolamento interno che dovr\u00e0 essere approvato dall\u2019assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.<\/p>\n<p><strong>ART. 20<\/strong><br \/><strong>(Volontari)<\/strong><br \/>I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell\u2019associazione, attivit\u00e0 in favore della comunit\u00e0 e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacit\u00e0.<br \/>La loro attivit\u00e0 deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidariet\u00e0.<br \/>L&#8217;attivit\u00e0 dei volontari non pu\u00f2 essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.<br \/>Ai volontari possono essere rimborsate dall&#8217;associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l&#8217;attivit\u00e0 prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall&#8217;Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.<br \/>Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall\u2019art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.<br \/>La qualit\u00e0 di volontario \u00e8 incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l&#8217;associazione.<\/p>\n<p><strong>ART. 21<\/strong><br \/><strong>(Lavoratori)<\/strong><br \/>L\u2019associazione pu\u00f2 assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l\u2019attivit\u00e0 svolta.<br \/>In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell\u2019attivit\u00e0 non pu\u00f2 essere superiore al 50% del numero dei volontari.<\/p>\n<p><strong>ART. 22<\/strong><br \/><strong>(Responsabilit\u00e0 e assicurazione degli aderenti)<\/strong><br \/>I volontari dell\u2019Associazione sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilit\u00e0 civile verso terzi.<br \/>In caso di convenzioni, gli oneri economici sono a carico della controparte che la stipula.<\/p>\n<p><strong>ART. 23<\/strong><br \/><strong>(Responsabilit\u00e0 dell\u2019Associazione)<\/strong><br \/>L\u2019Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.<\/p>\n<p><strong>ART. 24<\/strong><br \/><strong>(Rapporti con Enti e Soggetti privati e pubblici)<\/strong><br \/>L\u2019Associazione partecipa e collabora con Soggetti privati e\/o pubblici per la realizzazione delle finalit\u00e0 istituzionali e di solidariet\u00e0.<\/p>\n<p><strong>ART. 25<\/strong><br \/><strong>(Rapporti con la Federazione Associazioni e Incontinenti e Stomizzati)<\/strong><br \/>L\u2019Associazione aderisce alla Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati avente sede a Milano in via Venezian n. 1, presso l\u2019Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori.<\/p>\n<p><strong>ART. 26<\/strong><br \/><strong>(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)<\/strong><br \/>In caso di scioglimento dell\u2019associazione, il patrimonio residuo \u00e8 devoluto, previo parere positivo dell\u2019Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sar\u00e0 operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operativit\u00e0 del suddetto Ufficio.<br \/>L\u2019Assemblea provvede alla nomina di uno o pi\u00f9 liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.<\/p>\n<p><strong>ART. 27<\/strong><br \/><strong>(Rinvio)<\/strong><br \/>Per quanto non \u00e8 espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.<\/p>\n<\/div>\n<p><!--more--><br \/>\n<!-- {\"type\":\"layout\",\"children\":[{\"type\":\"section\",\"props\":{\"image_position\":\"center-center\",\"style\":\"default\",\"title_breakpoint\":\"xl\",\"title_position\":\"top-left\",\"title_rotation\":\"left\",\"vertical_align\":\"middle\",\"width\":\"default\"},\"children\":[{\"type\":\"row\",\"children\":[{\"type\":\"column\",\"props\":{\"image_position\":\"center-center\",\"position_sticky_breakpoint\":\"m\"},\"children\":[{\"type\":\"headline\",\"props\":{\"content\":\"Il nostro STATUTO\",\"image_align\":\"left\",\"image_margin\":\"xsmall\",\"title_element\":\"h1\"}},{\"type\":\"button\",\"props\":{\"grid_column_gap\":\"small\",\"grid_row_gap\":\"small\",\"margin_bottom\":\"default\",\"margin_top\":\"default\"},\"children\":[{\"type\":\"button_item\",\"props\":{\"button_style\":\"primary\",\"content\":\"Scarica lo Statuto in pdf \",\"dialog_layout\":\"modal\",\"dialog_offcanvas_flip\":true,\"icon\":\"file-pdf\",\"icon_align\":\"left\",\"link\":\"wp-content\/uploads\/2026\/04\/Statuto-ALSI.pdf\",\"link_target\":true,\"link_title\":\"Statuto ALSI stampabile in A4\"}}]},{\"type\":\"text\",\"props\":{\"column_breakpoint\":\"m\",\"content\":\"\n\n<p><strong>STATUTO DELL\u2019ASSOCIAZIONE<\/strong><br \/><strong>\u201cA.L.S.I. Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti ETS - Organizzazione di Volontariato (ODV)\u201d<\/strong><\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 1<\/strong><br \/><strong>(Denominazione, sede e durata)<\/strong><br \/>E\u2019 costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato \u201cCodice del Terzo settore\u201d) e successive modifiche, un\u2019associazione avente la seguente denominazione: \u201cA.L.S.I. Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti ETS \u2013 Organizzazione di Volontariato (ODV)\u201d, da ora in avanti denominata \u201cassociazione\u201d, con sede legale nel Comune di Milano e con durata illimitata. L\u2019associazione potr\u00e0 essere sciolta con delibera dell\u2019Assemblea Straordinaria con le maggioranze di cui al presente statuto.<br \/>Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all\u2019interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione \u00e8 iscritta.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 2<\/strong><br \/><strong>(Scopo, finalit\u00e0 e attivit\u00e0)<\/strong><br \/>L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o pi\u00f9 delle seguenti attivit\u00e0 di interesse generale di cui all\u2019art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell\u2019attivit\u00e0 di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:<br \/>a) Offrire un\u2019assistenza gratuita tesa al recupero funzionale e psicologico della persona stomizzata ed incontinente; sostenere la reintegrazione familiare fornendo corrette indicazioni ed occasioni di confronto anche alla famiglia stessa; favorire il reinserimento sociale e lavorativo.<br \/>b) Promuovere la conoscenza e la diffusione dei centri di riabilitazione per stomizzati ed incontinenti.<br \/>c) Sostenere l\u2019attivit\u00e0 di studio e di ricerca scientifica nel campo della stomia ed incontinenza.<br \/>d) Acquisire nuove forze di volontari, previo addestramento, tra gli stomizzati e gli incontinenti, gli operatori sanitari, di semplici cittadini per implementare le attivit\u00e0 di sostegno presso i centri di riabilitazione e presso il domicilio dei pazienti che necessitano di aiuto materiale e\/o psicologico.<br \/>e) Proporsi come interlocutore privilegiato con le istituzioni comunali, provinciali, regionali, il servizio sanitario regionale, gli organi di informazione pubblici e privati.<br \/>f) Stimolare la creazione di sezioni o gruppi locali associativi nel territorio lombardo.<br \/>L\u2019associazione pu\u00f2 esercitare, a norma dell\u2019art. 6 del Codice del Terzo settore, attivit\u00e0 diverse da quelle di\u00a0 interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sar\u00e0 successivamente operata da parte dell\u2019Organo di amministrazione.<br \/>L\u2019associazione pu\u00f2 esercitare, a norma dell\u2019art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attivit\u00e0 di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attivit\u00e0 di interesse generale e nel rispetto dei principi di verit\u00e0, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.\n\n<strong>ART. 3<\/strong><br \/><strong>(Sedi Territoriali)<\/strong><br \/>L\u2019associazione potr\u00e0 istituire singole sedi, uffici, delegazioni nel territorio della Lombardia al fine di un pi\u00f9 capillare raggiungimento delle proprie finalit\u00e0 istituzionali.<br \/>Il funzionamento di tali singole sedi sar\u00e0 deliberato dall\u2019organo amministrativo con l\u2019atto della loro apertura.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 4<\/strong><br \/><strong>(Ammissione e numero degli associati)<\/strong><br \/>Il numero degli associati \u00e8 illimitato ma, in ogni caso, non pu\u00f2 essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.<br \/>Possono aderire all\u2019associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore od altre associazioni senza scopo di lucro, nei limiti di legge, che condividono le finalit\u00e0 della stessa e che partecipano alle attivit\u00e0 dell\u2019associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.<br \/>Chi intende essere ammesso come associato dovr\u00e0 presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovr\u00e0 contenere:<br \/>- l'indicazione del nome, cognome, ovvero denominazione nel caso di associazione, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonch\u00e9 recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;<br \/>- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.<br \/>L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalit\u00e0 perseguite e le attivit\u00e0 di interesse generale svolte.<br \/>La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.<br \/>L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.<br \/>Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta pu\u00f2 entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.<br \/>Lo status di associato ha carattere permanente e pu\u00f2 venire meno solo nei casi previsti dall\u2019art. 5.<br \/>Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 5<\/strong><br \/><strong>(Diritti e obblighi degli associati)<\/strong><br \/>Gli associati hanno il diritto di:<br \/>- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;<br \/>- esaminare i libri sociali;<br \/>- essere informati sulle attivit\u00e0 dell\u2019associazione e controllarne l\u2019andamento;<br \/>- frequentare i locali dell\u2019associazione;<br \/>- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall\u2019associazione;<br \/>- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, se precedentemente autorizzate dall\u2019Organo amministrativo;<br \/>- prendere atto dell\u2019ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.<br \/>Gli associati hanno l\u2019obbligo di:<br \/>- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;<br \/>- svolgere la propria attivit\u00e0 verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;<br \/>- versare la quota associativa secondo l\u2019importo, le modalit\u00e0 di versamento e i termini<br \/>annualmente stabiliti dall\u2019Assemblea.\n\nA<strong>RT. 6<\/strong><br \/><strong>(Perdita della qualifica di associato)<\/strong><br \/>La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.<br \/>L\u2019associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali<br \/>Regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arrechi danni materiali o morali di una certa gravit\u00e0 all\u2019associazione potr\u00e0 essere escluso dall\u2019associazione mediante deliberazione dell\u2019Assemblea con voto segreto. La deliberazione di esclusione dovr\u00e0 essere comunicata adeguatamente all\u2019associato che potr\u00e0 presentare le proprie controdeduzioni.<br \/>L\u2019associato pu\u00f2 sempre recedere dall\u2019associazione.<br \/>Chi intende recedere dall\u2019associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all\u2019Organo di amministrazione, il quale dovr\u00e0 adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all\u2019associato.<br \/>La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell\u2019anno in corso, purch\u00e9 sia fatta almeno 3 mesi prima.<br \/>I diritti di partecipazione all\u2019associazione non sono trasferibili.<br \/>Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.<br \/>Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all\u2019associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 7<\/strong><br \/><strong>(Organi)<\/strong><br \/>Sono organi dell\u2019associazione:<br \/>- l\u2019Assemblea;<br \/>- l\u2019Organo di amministrazione;<br \/>- il Presidente;<br \/>- l\u2019Organo di controllo;<br \/>- il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Vice tesoriere.<br \/>Ai componenti degli organi associativi non pu\u00f2 essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivit\u00e0 prestata ai fini dello svolgimento della funzione.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 8<\/strong><br \/><strong>(Assemblea)<\/strong><br \/>Nell\u2019Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.<br \/>Ciascun associato ha un voto.<br \/>Ciascun associato pu\u00f2 farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all\u2019avviso di convocazione. Ciascun associato pu\u00f2 rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.<br \/>La convocazione dell\u2019Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, ovvero messaggio di posta elettronica semplice o certificata, ovvero pubblicazione dell\u2019avviso sul sito internet dell\u2019associazione contenente il luogo, la data e l\u2019ora di prima e seconda convocazione e l\u2019ordine del giorno, spedita, pubblicata almeno 10 giorni prima della data fissata per l\u2019Assemblea all\u2019indirizzo risultante dal libro degli associati.<br \/>L\u2019Assemblea si riunisce almeno una volta l\u2019anno per l\u2019approvazione del bilancio di esercizio.<br \/>L\u2019Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessit\u00e0 o quando ne \u00e8 fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, o almeno tre membri dell\u2019Organo di amministrazione.<br \/>L\u2019Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:<br \/>- elegge nomina e revoca i componenti degli organi associativi, comprese le cariche di vice presidente, tesoriere, vice tesoriere, segretario e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;<br \/>- approva il bilancio di esercizio;<br \/>- delibera sulla responsabilit\u00e0 dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell\u2019art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilit\u00e0 nei loro confronti;<br \/>- delibera sulla esclusione degli associati, in caso di ricorso dell\u2019iscritto gi\u00e0 escluso dall\u2019organo di amministrazione;<br \/>- delibera sulle modificazioni dell\u2019Atto costitutivo o dello Statuto;<br \/>- approva l\u2019eventuale regolamento dei lavori assembleari;<br \/>- delibera lo scioglimento;<br \/>- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell\u2019associazione;<br \/>- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall\u2019Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.<br \/>L\u2019Assemblea \u00e8 validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la met\u00e0 degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.<br \/>L\u2019Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit\u00e0, gli amministratori non hanno voto.<br \/>Per modificare l\u2019Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno \u00be degli associati in prima convocazione mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<br \/>Per deliberare lo scioglimento dell\u2019associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno \u00be degli associati in prima convocazione mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 9<\/strong><br \/><strong>(Organo di amministrazione)<\/strong><br \/>L\u2019Organo di amministrazione opera in attuazione delle volont\u00e0 e degli indirizzi generali dell\u2019Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale pu\u00f2 essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.<br \/>Rientra nella sfera di competenza dell\u2019Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell\u2019Assemblea o di altri organi associativi.<br \/>In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:<br \/>- eseguire le deliberazioni dell\u2019Assemblea;<br \/>- formulare i programmi di attivit\u00e0 associativa sulla base delle linee approvate dall\u2019Assemblea;<br \/>- predisporre il Bilancio di esercizio e l\u2019eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalit\u00e0 previste al raggiungimento delle soglie di legge;<br \/>- predisporre tutti gli elementi utili all\u2019Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell\u2019esercizio;<br \/>- deliberare l\u2019ammissione e l\u2019esclusione degli associati;<br \/>- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;<br \/>- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attivit\u00e0 associative;<br \/>- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di propriet\u00e0 dell\u2019associazione o ad essa affidati.<br \/>L\u2019Organo di amministrazione \u00e8 formato dai delegati indicati da ogni Gruppo locale di Stomizzati presente nel territorio della Regione Lombardia e nominati dall\u2019Assemblea. Il loro numero non pu\u00f2 essere superiore ad uno per ciascun Gruppo, ad eccezione del Gruppo di Milano che pu\u00f2 indicarne fino a due. L\u2019Organo di amministrazione ha la durata di tre anni ed i suoi componenti sono eleggibili fino ad un massimo di tre mandati.<br \/>Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilit\u00e0 e di decadenza.<br \/>L\u2019Organo di amministrazione \u00e8 validamente costituito quando \u00e8 presente la maggioranza dei componenti.<br \/>Le deliberazioni dell\u2019Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.<br \/>Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori \u00e8 generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 10<\/strong><br \/><strong>(Presidente)<\/strong><br \/>Il Presidente rappresenta legalmente l\u2019associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l\u2019esterno.<br \/>Il Presidente \u00e8 eletto dall\u2019Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.<br \/>Il Presidente dura in carica quanto l\u2019Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall\u2019Assemblea, con la maggioranza dei presenti.<br \/>Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell\u2019Organo di amministrazione, il Presidente convoca l\u2019Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.<br \/>Il Presidente convoca e presiede l\u2019Assemblea e l\u2019Organo di amministrazione, svolge l\u2019ordinaria<br \/>amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest\u2019ultimo in merito all\u2019attivit\u00e0 compiuta.<br \/>Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia<br \/>impossibilitato nell\u2019esercizio delle sue funzioni.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 11<\/strong><br \/><strong>(Organo di controllo)<\/strong><br \/>L\u2019Organo di controllo, anche monocratico \u00e8 nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.<br \/>I componenti dell\u2019Organo di controllo, ai quali si applica l\u2019art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.<br \/>L\u2019Organo di controllo vigila sull\u2019osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonch\u00e9 sulla adeguatezza dell\u2019assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso pu\u00f2 esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l\u2019Organo di controllo \u00e8 costituito da revisori legali iscritti nell\u2019apposito registro. L\u2019organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell\u2019osservanza delle finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale, ed attesta che l\u2019eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformit\u00e0 alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale d\u00e0 atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.<br \/>I componenti dell\u2019organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull\u2019andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 12<\/strong><br \/><strong>(Funzioni del tesoriere)<\/strong><br \/>Il tesoriere \u00e8 eletto dall\u2019Organo di amministrazione ed \u00e8 delegato dal Presidente per l\u2019amministrazione ordinaria dell\u2019Associazione. Svolge i seguenti compiti:<br \/>a) gestione dei fondi speciali;<br \/>b) facolt\u00e0 di riscuotere somme e valori;<br \/>c) effettuare pagamenti autorizzati;<br \/>d) rilasciare quietanze alle associazioni facenti capo all\u2019ALSI ed alla FAIS Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati;<br \/>e) provvedere ad operazioni bancarie attive e passive preventivamente autorizzate dall\u2019organo amministrativo;<br \/>f) redige i libri contabili ed archivia i documenti giustificativi.<br \/>Il vice tesoriere collabora con il tesoriere ed, in sua assenza, ne svolge le funzioni.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 13<\/strong><br \/><strong>(Revisione legale dei conti)<\/strong><br \/>Se l\u2019Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l\u2019associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Societ\u00e0 di revisione legale iscritti nell'apposito registro.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 14<\/strong><br \/><strong>(Patrimonio)<\/strong><br \/>Il patrimonio dell\u2019associazione \u2013 comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate \u2013 \u00e8 utilizzato per lo svolgimento delle attivit\u00e0 statutarie ai fini dell\u2019esclusivo perseguimento delle finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 15<\/strong><br \/><strong>(Divieto di distribuzione degli utili)<\/strong><br \/>Ai fini di cui al precedente art. 14, l\u2019associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 16<\/strong><br \/><strong>(Risorse economiche)<\/strong><br \/>L\u2019associazione pu\u00f2 trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attivit\u00e0, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attivit\u00e0 di raccolta fondi nonch\u00e9 dalle attivit\u00e0 diverse da quelle di interesse generale, di cui all\u2019art. 6 del Codice del Terzo settore.<br \/>Per le attivit\u00e0 di interesse generale prestate, l\u2019associazione pu\u00f2 ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 17<\/strong><br \/><strong>(Bilancio di esercizio)<\/strong><br \/>L\u2019associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.<br \/>Esso \u00e8 predisposto dall\u2019Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell\u2019esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.<br \/>L\u2019Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivit\u00e0 diverse di cui all\u2019art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 18<\/strong><br \/><strong>(Bilancio sociale e informativa sociale)<\/strong><br \/>Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano limiti di legge l\u2019associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.<br \/>Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supera i limiti di legge l\u2019associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 19<\/strong><br \/><strong>(Libri)<\/strong><br \/>L\u2019associazione deve tenere i seguenti libri:<br \/>- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;<br \/>- registro dei volontari, che svolgono la loro attivit\u00e0 in modo non occasionale;<br \/>- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell\u2019Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;<br \/>- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello<br \/>stesso organo;<br \/>- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;<br \/>- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell\u2019organo cui si riferiscono.<br \/>Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi se in regola con i pagamenti della quota associativa, secondo le modalit\u00e0 che verranno stabilite da apposito regolamento interno che dovr\u00e0 essere approvato dall\u2019assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 20<\/strong><br \/><strong>(Volontari)<\/strong><br \/>I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell\u2019associazione, attivit\u00e0 in favore della comunit\u00e0 e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacit\u00e0.<br \/>La loro attivit\u00e0 deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidariet\u00e0.<br \/>L'attivit\u00e0 dei volontari non pu\u00f2 essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.<br \/>Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivit\u00e0 prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.<br \/>Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall\u2019art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.<br \/>La qualit\u00e0 di volontario \u00e8 incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 21<\/strong><br \/><strong>(Lavoratori)<\/strong><br \/>L\u2019associazione pu\u00f2 assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l\u2019attivit\u00e0 svolta.<br \/>In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell\u2019attivit\u00e0 non pu\u00f2 essere superiore al 50% del numero dei volontari.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 22<\/strong><br \/><strong>(Responsabilit\u00e0 e assicurazione degli aderenti)<\/strong><br \/>I volontari dell\u2019Associazione sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilit\u00e0 civile verso terzi.<br \/>In caso di convenzioni, gli oneri economici sono a carico della controparte che la stipula.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 23<\/strong><br \/><strong>(Responsabilit\u00e0 dell\u2019Associazione)<\/strong><br \/>L\u2019Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 24<\/strong><br \/><strong>(Rapporti con Enti e Soggetti privati e pubblici)<\/strong><br \/>L\u2019Associazione partecipa e collabora con Soggetti privati e\/o pubblici per la realizzazione delle finalit\u00e0 istituzionali e di solidariet\u00e0.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 25<\/strong><br \/><strong>(Rapporti con la Federazione Associazioni e Incontinenti e Stomizzati)<\/strong><br \/>L\u2019Associazione aderisce alla Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati avente sede a Milano in via Venezian n. 1, presso l\u2019Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 26<\/strong><br \/><strong>(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)<\/strong><br \/>In caso di scioglimento dell\u2019associazione, il patrimonio residuo \u00e8 devoluto, previo parere positivo dell\u2019Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sar\u00e0 operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operativit\u00e0 del suddetto Ufficio.<br \/>L\u2019Assemblea provvede alla nomina di uno o pi\u00f9 liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.<\/p>\n\n\\n\n\n<p><strong>ART. 27<\/strong><br \/><strong>(Rinvio)<\/strong><br \/>Per quanto non \u00e8 espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.<\/p>\n\n\",\"margin_bottom\":\"default\",\"margin_top\":\"default\"}}]}]}],\"name\":\"statuto\"}],\"version\":\"5.0.28\"} --><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il nostro STATUTO Scarica lo Statuto in pdf STATUTO DELL\u2019ASSOCIAZIONE\u201cA.L.S.I. Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti ETS &#8211; Organizzazione di Volontariato (ODV)\u201d ART. 1(Denominazione, sede e durata)E\u2019 costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato \u201cCodice del Terzo settore\u201d) e successive modifiche, un\u2019associazione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.alsilombardia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.alsilombardia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.alsilombardia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alsilombardia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alsilombardia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.alsilombardia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":73,"href":"https:\/\/www.alsilombardia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9\/revisions\/73"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.alsilombardia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}